Art. 2.

      1. Nella richiesta di autorizzazione all'apertura della casa da gioco, il sindaco di Ostuni deve indicare quale struttura deve essere adibita allo scopo.
      2. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta al comune di Ostuni.
      3. L'esercizio della casa da gioco può essere gestito direttamente dal comune di Ostuni attraverso un'azienda municipalizzata o per mezzo di una società mista a prevalente capitale pubblico, ovvero attraverso una società che operi in regime di concessione.